Trasparenza, Valutazione e Merito
Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni“, all’articolo 11 comma 1 definisce l’obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: “Trasparenza, valutazione e merito” le seguenti informazioni:
- il Programma per la trasparenza e l’integrità e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
- il Piano e la Relazione sulla performance;
- i dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti;
- i dati informativi sul personale
- gli incarichi a dipendenti e soggetti privati
- i dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici
- la Gestione dei pagamenti
- Albi beneficiari provvidenze
- Concorsi
- Bandi di Gara
- Buone prassi
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese
- Attestazioni OIV o struttura analoga
- Oneri informativi per cittadini e imprese
Amministrazione Aperta
In base a quanto previsto dall’art.18 della legge 134 del 22.06.2012, a partire dal 1 gennaio 2013 tutte le pubbliche amministrazioni nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito“, dovranno pubblicare:
- sovvenzioni
- contributi
- sussidi
- ausili finanziari
- corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenza
- vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art.12 L.7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati
il cui importo nell’anno solare superi i 1000 €.
Per dovere di completezza si segnala che il citato art. 18 dispone che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Infine, in attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013 del Garante della Privacy si informa che non verranno pubblicati i dati relativi a: i titoli dell’erogazione dei benefici (come ad esempio l’attribuzione di borse di studio a soggetti portatori di handicap, o il riconoscimento di un buono sociale a favore di anziani non autosufficienti o l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); i criteri di attribuzione (come i punteggi attribuiti con l’indicazione degli “indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana”); nonché, la destinazione dei contributi erogati (come, ad esempio, il contributo per donne che hanno subito violenze).
In ossequio ai principi di necessità, pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati, il Garante privacy auspica che siano esclusi espressamente dall’obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche, dai quali sia possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati o lo stato economico-sociale disagiato degli stessi.
Ultimo aggiornamento
9 Febbraio 2015, 14:36